La ritenuta d’acconto diventa obbligatoria in moltissime circostanze. Ecco in quali casi si è obbligati a doverla emettere.
Dal primo aprile ci saranno profondi cambiamenti fiscali in Italia, nuovi bonus, variazioni negli importi e anche delle novità inaspettate come l’introduzione della ritenuta d’acconto che diventa obbligatoria in moltissimi casi.
La legge di Bilancio 2024 ha stabilito nuove norme che sono state recepite e convalidate dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito importanti dettagli e chiarimenti per la cittadinanza. Tutti quelli che prima erano esonerati dal pagamento oggi sono invece tenuti a procedere.
Ritenuta d’acconto obbligatoria: i casi in cui va emessa
La ritenuta d’acconto è un sistema di riscossione dei tributi differente che prevede di fatto il pagamento di un tot laddove questo non venga corrisposto direttamente ma trattenuto. Ad esempio, se un sostituto di imposta trattiene una cifra sul compenso per poi versarla allo Stato a titolo d’imposta. In Italia si utilizza da molto tempo per redditi da lavoro autonomo, dipendenti, da capitale. Questa è fissata come ordinaria al 20% dell’imponibile e in alcuni casi sulle fatture di provvigioni anche fino al 50% dell’imponibile. Tutti i pagamenti avvenuti in questo modo vanno poi inseriti nel modello 770 per procedere ai versamenti dovuti.
La ritenuta d’acconto quindi diventa obbligatoria dal primo aprile e si applicherà alle provvigioni di agenti di assicurazioni, mediatori per i rapporti con le aziende, soggetti di assicurazioni e chiunque possa rientrare in queste casistiche. Con l’entrata in vigore di questo documento si parte da subito, quindi dal primo aprile andrà pagata. Quello che cambia quindi non è la modalità di funzionamento della stessa o le percentuali relative ai calcoli ma le casistiche in cui questa è valida e va applicata.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei pagamenti, le provvigioni ora andranno pagate in questo modo e per gli agenti e mediatori assicurativi si applicherà il 23% oltre al criterio di cassa (che resta uguale). Quindi fino al 50% dell’ammontare delle provvigioni in generale, il 20% delle provvigioni nel caso in cui chi percepisce si avvale dell’opera di terzi. Tutte le indicazioni per capire conteggi e oneri sono riportare ufficialmente nel chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circolare 7/E del 21 marzo 2024.
Si tratta sicuramente di un cambiamento radicale e inaspettato per molti perché comporterà una spesa maggiore ma è comunque una variazione molto importante nel sistema. Viene così abrogato quell’esonero che vigeva sulle provvigioni percepite dagli assicuratori e dai mediatori che non dovevano corrispondere queste cifre. Viene anche chiarito che, a parità di trattamento, rientrano tutti gli intermediari iscritti nelle sezioni d, e ed f del Registro unico degli intermediari per le prestazioni relative.