Cosa succede al pagamento del TFR se l’azienda chiude, cambia nome o viene venduta? Ecco cosa devi sapere a riguardo.
Come molti lavoratori sanno, il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR, è una somma accantonata dal datore di lavoro per ogni anno del rapporto di lavoro con il lavoratore. Al termine di questo rapporto, che sia per licenziamento, dimissioni o pensione, il TFR viene erogato al lavoratore. Ma cosa succede al TFR se l’azienda cambia nome per un motivo qualsiasi (per esempio dopo essere stata venduta)?
In genere è piuttosto raro che l’azienda cambi nome di suo. Nella maggioranza dei casi il cambiamento avviene quando nasce una nuova società o se l’azienda viene ceduta. Per quanto riguarda il TFR è importante capire che tipo di cambiamento è avvenuto all’azienda. Le due ipotesi principali da considerare sono quella in cui l’azienda viene inglobata in un’altra società e quella in cui la società cessa di esistere a favore di una nuova.
Cambio di nome per l’azienda: cosa succede al pagamento del TFR
In entrambi i casi il TFR maturato sarà acquisito dal lavoratore. La differenza sta in chi lo deve erogare. Se il datore di lavoro ha venduto quote della società ad altri, che sia interamente o in parte, il rapporto di lavoro resta inalterato. In altre parole, il TFR continuerà a maturare ogni anno. L’eventuale nuovo datore di lavoro continuerà a versare il TFR per il dipendente, che continuerà a lavorare senza cambiamenti rilevanti dal suo lato del rapporto.
Questo vale anche se il lavoratore ha deciso di destinare il TFR a un fondo di investimento al di fuori dell’azienda. La situazione cambia quando la vecchia società cessa di esistere. In questo caso, infatti, il dipendente è considerato licenziato. A questo punto il datore di lavoro dovrà versare il TFR maturato fino a quel momento, e il contratto con la nuova società comporterà la creazione di un nuovo TFR.
Da specificare che il datore di lavoro non può rifiutare il pagamento del TFR in caso di chiusura della società, visto che questo comporta la fine del rapporto di lavoro. In caso di rifiuto il lavoratore può rivolgersi al Tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo. In caso l’azienda non abbia beni pignorabili (per esempio dopo aver dichiarato fallimento) il TFR sarà liquidato dall’INPS, dopo presentazione di apposita domanda da parte del lavoratore.