L’Assegno Unico ha preso il posto dei vecchi assegni familiari per i figli a carico ma ci sono novità su questo importante contributo.
L’Assegno Unico e Universale rappresenta un beneficio economico destinato a tutte le famiglie con figli a carico. A partire da marzo 2023, è importante sottolineare che coloro che già beneficiano dell’assegno non devono presentare una nuova domanda, poiché l’INPS procede automaticamente al suo versamento. Tuttavia, è fondamentale effettuare il rinnovo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per poter usufruire dell’importo completo.
Nel caso in cui non sia disponibile l’ISEE, l’INPS corrisponde solo l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito familiare. Questa procedura mira a garantire un sostegno economico adeguato alle famiglie con figli a carico, anche in situazioni in cui l’ISEE non sia disponibile.
Nello specifico ci sono famiglie in difficoltà che si vedono costrette ad affidare i propri figli ad altre persone. Davanti a questa circostanza la legge che regolarizza l’Assegno Unico è chiara. Il 21 febbraio 2024, con il messaggio Hermes n. 773, infatti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha delineato le procedure operative per l’inoltro della domanda di Assegno Unico e Universale da parte dei genitori affidatari, in situazioni in cui la famiglia di origine del minore attraversi difficoltà temporanee, privando dunque il minore di un ambiente adatto.
In conformità all’articolo 6 del Decreto Legislativo 230/2021, la domanda per l’Assegno Unico e Universale può essere presentata dal tutore o dalla persona affidataria, inclusi i nonni per i nipoti, come precisato dall’INPS con la circolare 23/2022. Tale domanda può essere presentata qualora vi sia un provvedimento di affidamento familiare emesso dal Servizio Sociale Locale o dal Tribunale, ai sensi della Legge 184/1983, al fine di garantire la tutela del minore in affidamento familiare, anche preadottivo.
Secondo quanto specificato dall’INPS, per procedere con la domanda telematica di Assegno Unico, la famiglia affidataria o i patronati devono selezionare l’opzione appropriata, “Genitore affidatario per affido preadottivo o temporaneo”, e allegare il provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente, la quale valuterà l’istanza in stato di evidenza.
Qualora l’INPS approvi la domanda, verranno avviati i pagamenti delle mensilità dell’Assegno Unico e Universale, calcolate in base al valore ISEE (se disponibile) del minore. È importante notare che il minore in affidamento temporaneo è considerato un nucleo familiare a sé stante, salvo diversa indicazione del genitore affidatario in base all’articolo 3 del DPCM 159/2013.
La situazione è diversa per il minore in affidamento preadottivo, il quale è considerato parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta anagraficamente nella famiglia del genitore naturale. Infine, è da evidenziare che nel caso in cui sia stata già presentata una domanda di Assegno Unico e Universale da parte dei genitori naturali, impedendo così l’inoltro della domanda da parte della famiglia affidataria, l‘INPS procederà alla revoca della prima domanda (con conseguente recupero delle eventuali mensilità erogate in modo indebito) e segnalerà come discordante l’eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dei genitori naturali contenente il minore.
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